Come sottolineato dalla dottrina, l’ordinamento interno riconosce l’estradando quale soggetto titolare di diritti e non già quale “oggetto” da consegnare. L’estradizione è consentita solo sulla base di una domanda promanante dallo Stato estero e diretta al Ministero della Giustizia con allegata la copia del provvedimento restrittivo della libertà personale https://avvocatopenalista-mandati11852.blogscribble.com/28903593/not-known-facts-about-estradizione-internazionale